25/03/2020 _CORONAVIRUS: D.P.C.M. 22 MARZO

Gli AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO non possono proseguire la loro attività, se non in modalità smartworking. Gli amministratori, infatti, sembrava dovessero rientrare nelle attività professionali che dovevano fermarsi, ma di fatto non è così. Il decreto 22.03.2020 specifica che le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’art. 1 punto 7, Dpcm 11/03/2020: “per quanto possibile organizzare l’attività in modalità smartworking, favorire ferie e congedi, utilizzare dispositivi di protezione individuale laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale e, comunque, assumere protocolli di sicurezza anticontagio”.
Gli studi devono, quindi, rimanere chiusi ma come specificato alla lettera c): “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera A possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”.
Resta il dilemma: l’amministratore di condominio rientra nell’attività produttiva o in quella professionale?
Appare sicuramente chiaro che non è permessa l’apertura al pubblico o il ricevimento dei clienti.
Il dilemma sarà risolto quando il Ministero dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell’Economia e delle Finanze, integrerà l’elenco dei codici di cui all’allegato 1. Infatti, l’articolo 1 del DPCM stabilisce che le attività professionali possono proseguire, e dunque anche le attività degli amministratori di condominio, ma l’allegato al DPCM che elenca puntualmente le attività essenziali, non prevede questa attività come essenziale e dunque non dovrebbe proseguire.

Il SERVIZIO DI PORTIERATO deve proseguire. Il Codice Ateco 97.00.00 riservato al Condominio considera le “attività di famiglie e convivenze (inclusi i condomini) come datori di lavoro per personale domestico quale collaboratori domestici, cuochi, camerieri, guardarobieri, maggiordomi, lavanderie, giardinieri, portinai, stallieri, autisti, custodi, governanti, baby sitter, badanti, istitutori, segretari ecc.”
Il portiere, dunque, rimarrà al suo posto di lavoro ma dotato dei dispositivi di protezione individuale, se non è possibile, mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.

Le IMPRESE DI PULIZIA con il loro codice 81.20.00 continuano le loro prestazioni di lavoro sia per le attività di pulizia, che per quelle di disinfestazione e sanificazione, attività rientranti nelle attività produttive esercitabili.

Per quanto riguarda coloro che operano nella PROVINCIA DI RIMINI informiamo che sono state pubblicate le disposizioni relative Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 44 del 20 marzo 2020 MAGGIORMENTE RESTRITTIVE che sono consultabili a a questo link.

 

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